1. Ai fini della presente legge si considerano rapporti di lavoro occasionale in agricoltura i rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e il personale assunto per:
a) l'espletamento dei lavori nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui al comma 2, nonché per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto:
b) lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio nel periodo di cui al comma 3.
2. Per periodi di raccolta dei prodotti agricoli si intendono la vendemmia, la raccolta delle olive e della frutta e le fasi di fienagione, di potatura e di dirado manuale della vite, nonché situazioni di particolari emergenze agricole.
3. Per lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio si intende l'attività zootecnica che si esplica con transumanza del bestiame in montagna, oltre i 1.000 metri di altitudine, nel periodo tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
5. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera b) del comma 1 ha una durata massima di centoventi giornate lavorative annue per dipendente.
6. Il personale assunto ai sensi del presente articolo ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore